Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, il limite è di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici. Ove, in alcune province, non sussistano le condizioni per la realizzabilità della predetta previsione, per
carenza numerica di una o altra tipologia di istituzione scolastica, o comunque per rilevanti
ragioni di carattere organizzativo, le competenti Direzioni regionali possono disporre, con
proprio motivato provvedimento da pubblicare tempestivamente nei rispettivi siti internet
regionali e provinciali, che per tali province gli aspiranti medesimi possono presentare
domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti
prescritti.
Le indicazioni relative ad istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria
solo entro il predetto limite di 10 istituzioni secondo l’ordine con cui l’aspirante le ha elencate
nel Modello B.
Per gli aspiranti che intendano produrre domande agli Uffici Scolastici delle province di
Trento, Bolzano e della Regione Valle d’Aosta vigono le specifiche disposizioni e termini
adottati dai predetti Uffici secondo autonomi provvedimenti. La procedura di cui al presente
decreto non è utilizzabile e non si applica per le predette province e regione.
2. Nell’ambito del numero delle scuole prescelte per l’inclusione nelle graduatorie di scuola
dell’infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere, secondo le apposite modalità previste
nel Modello B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici, in cui
essere chiamati con priorità, con le particolari e celeri modalità d’interpello previste al
successivo art. 11, nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6
e dall’art.7, comma 7 del Regolamento.
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a0ec929d-50e6-41b9-8608-3256c051d1ac/dm62_11.pdf