Caro maurizioT, l'ultima sentenza favorevole che ha annullato l’art. 3,comma 5, del D.M. 42/2009 in base al quale “ il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina” risale allo scorso aprile. Tale pronuncia è seguita alla precedente decisione del Consiglio di Stato, VI Sezione, che in sede cautelare con ordinanza n. 4032 (cui sono seguite in senso conforme le ordinanze nn. 4028/2009, 4031/2009, 4003/2009) aveva sancito l’illegittimità del disposto del richiamato D.M. 42/2009.
A seguire, ulteriori e recentissime pronunce dei TAR nazionali (Lazio, Campania, Puglia, Molise...) hanno accolto i ricorsi presentati da vari insegnanti ai fini del riconoscimento in graduatoria del maggior punteggio, sul presupposto che “il
servizio militare di leva deve essere sempre valutabile”, senza limitazioni di sorta. Spero di essere stato esauriente.