Congedo biennale per gravi motivi familiari: l’art. 2 del regolamento D.M. n. 278 del
21.7.2000, pubblicato sulla G.U. 238 dell’11.10.2000, in applicazione dell’art. 4, comma 2
della legge 53/2000, consente a tutti i dipendenti, quindi sia ai docenti con contratto a
tempo indeterminato sia a quelli con contratto a tempo determinato, di beneficiare di un
periodo di congedo per gravi motivi familiari della durata massima di due anni nell’arco di
tutta la vita lavorativa. Per i docenti con contratto a tempo determinato il congedo, fruibile
nell’ambito della durata della nomina, dà solo diritto alla conservazione del posto ma non è
valido per la maturazione del punteggio. Questo tipo di congedo, a differenza dei permessi
retribuiti, non è retribuito, interrompe l’anzianità di servizio, non è coperto da contribuzione,
neanche figurativa. Al dipendente, durante il congedo, è fatto divieto di svolgere altra
attività lavorativa. Il congedo può essere fruito continuativamente o frazionatamene, si
computa comprendendo nel periodo di congedo i giorni festivi e non lavorativi, le frazioni
inferiori a un mese si sommano tra loro e si considera raggiunto il mese quando la somma
delle frazioni corrisponde a trenta giorni. Il dirigente scolastico si deve esprimere sulla concessione
o sul diniego entro 10 giorni dalla richiesta, in caso di diniego il docente nei successivi
20 giorni può richiedere il riesame della domanda. I soggetti per i quali è possibile
beneficiare del congedo sono: lo stesso dipendente, per ragioni personali, con esclusione
della malattia, il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza,
discendenti prossimi anche naturali, genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi,
anche naturali, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali,
con precedenza dei germani sugli unilaterali. I gravi motivi di famiglia sono: necessità
familiari derivanti da decesso di una delle persone predette, cura ed assistenza delle
persone suddette che comportano un particolare impegno, grave disagio personale del
dipendente con esclusione della malattia, una delle seguenti patologie che interessano le
persone sopra indicate: patologie acute e croniche che determinano temporanea o permanente
riduzione o perdita dell’autonomia personale,patologie acute o croniche che richiedano
assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali, patologie
acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattame nto
sanitario, patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva.