Le sanzioni sono quelle previste dal regolamento supplenze:
ARTICOLO 8
(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)
b. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
In pratica, non hai sanzioni, se non quelle "canoniche" previste per qualsiasi tipo di rifiuto di incarico.