Le ferie devono essere godute nei periodi di sospensione dell’attività didattica, cioè tra il primo luglio e il 31 agosto, ad eccezione dei docenti impegnati negli esami di Stato, cui resta disponibile solo il periodo tra la conclusione delle operazioni di esame e il 31 agosto.
Durante la rimanente parte dell’anno, ai sensi del comma 9 dell’ art. 13, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede.
*Se insegni sul sostegno e l'insegnante di classe non fa obiezioni alla tua assenza non dovresti aver problemi...
L'importante eè che non ci siano oneri per la scuola.