In base alla legge Legge 104/92 i lavoratori che sono diversamente abili o che assistono parenti e affini entro un certo grado, hanno la priorità nella scelta della sede di lavoro.
La priorità si applica nel seguente ordine:
- beneficiari art. 21 Legge 104 (persona diversamente abile con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950)
- beneficiari art. 33 comma 6 Legge 104 (persona diversamente abile maggiorenne in situazione di gravità)
- beneficiari art. 33 comma 5 Legge 104 (il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine..)
La precedenza prevista dall'art. 33 comma 5 è limitata all'assistenza nei confronti dei figli, dei genitori, del coniuge e dei fratelli-sorelle nel caso in cui i genitori siano a loro volta impossibilitati ad assistere i loro figli oppure siano scomparsi.
"Per gli aspiranti che assistono familiari in situazione di handicap di cui all’articolo 33 – commi 5 e 7, medesima legge, il beneficio della priorità di scelta risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in casi di mancanza in tale comune di sedi richiedibili, in comune viciniore."