Dal Regolamento Supplenze, art. 7, comma 5:
Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato
da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in
servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la
ripresa delle lezioni.
Vieni riconfermato tu, anche se il contratto ti verrà interrotto per le vacanze e stipulerai nuovo contratto con decorrenza corrispondente al primo giorno di rientro dopo Natale.