No, il ricorso al giudice del lavoro riguarda solo quanto valutato dalle Commissioni Mediche ASL/INPS riguardo l'invalidità.
La sentenza con l'attribuzione dell'invalidità rivendicata sarà esecutiva, ma non retroattiva sulle condizioni che nel tempo sarebbero eventualmente state variate dal diritto originario non riconosciuto.
Solo eventuali provvidenze economiche (indennità di accompagnamento, indennità di comunicazione, pensione di invalidità, ecc. ) si possono richiedere retroattivamente dal mese successivo alla produzione dell'istanza di riconoscimento di invalidità.
Il ruolo assegnato a terzi non si può "togliere" anche per il fatto che il diretto interessato assunto in ruolo non ha nessuna notifica su procedimenti civili giudiziari che possono compromettere l'assunzione a T.I. e la possibilità di costituirsi.
Insomma il ricorso al Tribunale del Lavoro che ha prodotto suo marito riguarda unicamente lo stato invalidante e il giudice (con la relazione del medico C.T.U.) si pronuncerà solo sull'invalidità ed eventuali indennità economiche retroattive.
Dal momento dell'esecutività della sentenza (se questa non viene impugnata dall'INPS controparte in appello) suo marito potrà (solo da quel momento) partecipare/aggiornare/ecc a tutto ciò che richiede l'invalidità riconosciuta dal giudice.
Salve.
Maurizio.