questo è uno schema per chiarirci le idee..compresa me stessa!
Supplente temporaneo: diritto al riconoscimento giuridico ed economico dell’intera settimana 1) L’insegnante titolare Bianchi di scuola dell’infanzia, 25 ore sett.li, dell’istituto X si assenta dal lunedì al venerdì con sabato libero: il supplente, nominato da lunedì, presterà servizio per 5 ore al giorno ed, avendo completato l’orario d’obbligo settimanale (ore 5 x 5 = ore 25), avrà diritto al riconoscimento giuridico ed economico dell’intera settimana, dal lunedì alla domenica. 2) L’insegnante titolare Bianchi di scuola dell’infanzia, 25 ore sett.li, dell’istituto X si assenta dal lunedì al sabato, con sabato lavorativo: il supplente, nominato da lunedì, presterà servizio per 4,10 ore al giorno ed, avendo completato l’orario d’obbligo settimanale (ore 4,10 x 6 = ore 25), avrà diritto al riconoscimento giuridico ed economico dell’intera settimana, dal lunedì alla domenica. 3) L’insegnante titolare Bianchi di scuola dell’infanzia, 25 ore sett.li, dell’istituto X si assenta dal lunedì al martedì: il supplente Rossi presterà servizio per 4,10 ore al giorno dal lunedì al martedì. L’insegnante titolare Verdi di scuola dell’infanzia, 25 ore sett.li, dell’istituto X si assenta dal mercoledì al giovedì: il supplente Rossi presterà servizio per 4,10 ore al giorno dal mercoledì al giovedì. L’insegnante titolare Sempronio di scuola dell’infanzia, 25 ore sett.li, dell’istituto X si assenta dal venerdì al sabato: il supplente Rossi presterà servizio per 4,10 ore al giorno dal venerdì al sabato. Il supplente Rossi, avendo completato l’orario d’obbligo settimanale (ore 4,10 x 6 = ore 25), avrà diritto anche al riconoscimento giuridico ed economico della domenica. 4) L’insegnante titolare Bianchi di scuola dell’infanzia, 25 ore sett.li, dell’istituto X si assenta dal lunedì al martedì: il supplente Rossi presterà servizio per 4,10 ore al giorno dal lunedì al martedì. L’insegnante titolare Verdi di scuola dell’infanzia, 25 ore sett.li, dell’istituto Y si assenta dal mercoledì al giovedì: il supplente Rossi presterà servizio per 4,10 ore al giorno dal mercoledì al giovedì. L’insegnante titolare Sempronio di scuola dell’infanzia, 25 ore sett.li, dell’istituto Z si assenta dal venerdì al sabato: il supplente Rossi presterà servizio per 4,10 ore al giorno dal venerdì al sabato. Il supplente Rossi, avendo completato l’orario d’obbligo settimanale (ore 4,10 x 6 = ore 25), avrà diritto anche al riconoscimento giuridico ed economico della domenica da parte dell’ultima scuola di servizio, cioè l’istituto Z. Per aver diritto al riconoscimento giuridico ed economico dell’intera settimana: a) il servizio deve essere prestato per lo stesso ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria); b) lo svolgimento dell’intero orario d’obbligo settimanale ( 25 ore sett.li infanzia, 24 ore sett.li primaria e 18 ore sett.li secondaria) può avvenire con più contratti nello stesso istituto o in istituti diversi ed in sostituzione di più docenti. FONTI Nell’ipotesi che il docente completi (1)tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile. FONTE: art. 40 comma 3 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica. FONTE: art. 2109, comma 1, del codice civile. ….Deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto. Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale (2)proprio del docente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorché non lavorativa. FONTE: Nota Aran del 28 aprile 2008 …prevedere che, in ipotesi del tutto sovrapponibili, possa esservi un diverso trattamento economico-giuridico, sarebbe del tutto irrazionale: infatti, (2)che un docente supplente abbia sostituito un solo docente titolare o più docenti titolari è del tutto irrilevante: ciò che comporta è che la sostituzione sia avvenuta per (1)l’intero orario di lavoro, altrimenti la norma pattizia si renderebbe contrastante con il principio di cui all’art. 3 della Costituzione… FONTE: Sentenza del Giudice del Lavoro di Caltanisetta n. 155 del 25 febbraio 2010 NOTE (1) Ciò che conta è lo svolgimento dell’orario settimanale ordinario da parte del supplente. (2) 25 ore sett.li infanzia, 24 ore sett.li primaria e 18 ore sett.li secondaria. -