Copi la risposta di un altro utente ad un mio quesito simile:
"Criteri effettuazione compensazioni
A parziale rettifica ed integrazione di quanto specificato nelle nota di questa Direzione prot. n. 9789/2014, si precisa quanto segue:
a) sia per i posti comuni che per i posti di sostegno, prima di effettuare compensazioni a favore di altre tipologie di posto o classi di concorso si rammenta che, con riferimento al contingente assegnato e dopo aver suddiviso i posti a metà tra le due categorie di aspiranti (concorso ordinario e GAE), in caso di esaurimento della graduatoria del concorso ordinario i posti residuati vanno ad aggiungersi a quelli inizialmente calcolati per le GAE e viceversa.
b) Solo qualora non sia possibile coprire tutti i posti comuni autorizzati a causa dell’esaurimento dell’una o dell’altra graduatoria, sarà possibile destinarli ad altra tipologia di posto o ad altro ordine e grado seguendo possibilmente la seguente procedura, prevista dal punto 3 delle Istruzione operative del MIUR:
-prioritariamente nell’ambito dello stesso ordine e grado (es: se residuano posti comuni dell’infanzia gli stessi vanno ad incrementare il contingente di posti comuni della primaria e viceversa; se residuano posti comuni in una classe di concorso della scuola secondaria di 1° grado gli stessi vanno attribuiti ad altra classe di concorso della scuola secondaria di 1° grado , stessa procedura per il 2° grado);
-qualora non sia possibile assegnare, per compensazione, i posti comuni residuati nell’ambito dello stesso ordine e grado (per esaurimento delle graduatorie o per mancanza o insufficiente numero di posti vacanti o per altre cause) gli stessi possono essere attribuiti ad altro ordine e grado;
-è necessario tener conto delle esigenze accertate in sede locale e degli insegnamenti per i quali esiste da un maggior numero di anni la vacanza del posto;
-possono essere scelti anche insegnamenti non compresi nell’attribuzione iniziale dei contingenti a condizione che diano garanzia di assorbimento nell’organico e non si determini esubero di personale;
c)
per quanto riguarda i posti di sostegno, in caso di mancanza o insufficiente numero di candidati in possesso di specializzazione, i posti residuati vanno assegnati ad altra area disciplinare, relativamente al 2° grado, o ad altro grado e ordine di scuola.
Si evidenzia che il MIUR per le vie brevi, a seguito di specifico quesito posto da questo Ufficio, ha precisato, con riferimento al punto A3 delle istruzioni operative allegate alla CM n. 7955/2014, che qualora dovessero residuare posti di sostegno dopo aver effettuato tutte le predette possibili compensazioni, sempre nell’ambito del sostegno, i posti stessi non potranno essere destinati ad incrementare le nomine in ruolo relative ai posti comuni.
Deve pertanto intendersi rettificato in tal senso il punto d) –. Compensazioni – della precedente nota di questa Direzione depennando le parole ”prima di destinarle ad incrementare i posti comuni.”
Il MIUR si è comunque riservato di approfondire ulteriormente il problema e di fornire al più presto gli opportuni chiarimenti."