Spett.le Redazione Voglio il ruolo
risulta vera questa sentenza e i suoi principi?
Vorrei dei chiarimenti in merito se possibile.
Aurora
NON E’ UN ABUSO LA SUCCESSIONE, PER MOTIVI PERSONALI,
TRA PARENTI NELL’ASSISTENZA DEL DISABILE
PER OTTENERE GLI STESSI BENEFICI DELLA L. 104/92 (SEDE AGEVOLATA DI
LAVORO) MA SOLO 1 ALLA VOLTA.
Il Giudice del Lavoro di Lecce con sentenza n. 1326/2015 del 09/04/2015 ha accolto in pieno la tesi
del Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio X a firma dott. Frigoli , stabilendo per la
prima volta in Italia 2 principi innovativi:
Il 1° “…se pure la scelta, nell’ambito familiare, nei fatti
condizionata da ragioni personali, familiari o di lavoro, può, per altri
effetti, portare ad agevolare l’uno o l’altro familiare, purché il beneficiario
sia un solo soggetto”;.. cioè nei fatti il Giudice ritiene legittima la successione, anche per un solo
giorno, nell’assistenza dello stesso padre disabile di una sorella, già
beneficiaria di sede agevolata, che rinuncia a favore dell’altra, perché il
giorno dopo doveva essere immessa in ruolo nella scuola ed ottenere così gli
stessi benefici della L. 104/92, a scapito di altri insegnanti.
Il giudice ha stabilito il principio chiaro della successione o alternanza, previsto dalla legge solo per i genitori, anche per tutti i parenti, che nel gravarsi
dell’onere dell’assistenza del disabile, per ragioni personali, possono ottenere, uno alla volta, i benefici
della L. 104/92, art. 33, comma 5, e quindi cancella il requisito previsto dalla Legge “dell’inesistenza di altri
parenti o affini che abbiano usufruito della medesima normativa…“ così come affermato dal Consigli di Stato
Sez. VI, Sent. N. 3758 del 15/06/2010.
Il 2° principio
innovativo riguarda il concetto di handicap grave con annotazione di
“rivedibile” riconosciuto dall’apposita Commissione che rimanda nel tempo ad
una visita di revisione dello stato di handicap grave. Il Giudice afferma
testualmente.: “…per cui l’annotazione “rivedibile”
a distanza di tempo è soltanto annotazione interna che vale come
suggerimento per la fissazione di una visita di revisione, anche per la
prevedibilità, ma non per la certezza, di un mutamento dello stato patologico”
. Da ciò si desume che non vi saranno più assegnazioni provvisorie ma solo
assegnazioni definitive delle sedi e se il disabile muore tutto rimane
invariato.
Occorre certamente un intervento legislativo che chiarisca la situazione certamente caotica che si
verrà a creare e forse il MIUR di Lecce ha fatto autogol?